L’Accordo di Basilea 2
Sonia Bottegal
Articoli007
17 gennaio 2006
Cos’è
Basilea 2
"Basilea 2" è un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali
delle banche frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori
delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla
fine del 1974. I membri attuali del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera,
Regno Unito e Stati Uniti. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno
accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti
di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating.
Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri:
1.I Requisiti patrimoniali minimi per gli Istituti di Credito
Gli Istituti nel concedere finanziamenti dovranno dotarsi di una copertura patrimoniale
variabile in base al livello di rischio di credito del prenditore di denaro
e dell’operazione finanziata, del rischio di mercato e del rischio operativo.
2.Il controllo delle Banche Centrali
Le Banche Centrali con tale accordo avranno una maggiore discrezionalità
nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura
superiore ai requisiti minimi.
3.Disciplina del Mercato e Trasparenza
Gli Istituti di Credito devono seguire regole di trasparenza per l'informazione
al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
In questa sede approfondiremo il primo punto.
L’Accordo diverrà effettivo dal 2007.
Come affermato sopra, in base al nuovo accordo tutti gli istituti di credito
dovranno dotarsi di una copertura patrimoniale (patrimonio di vigilanza) nei
confronti del rischio di credito, ma non solo dovranno gestire ex novo il rischio
operativo derivante dalla propria attività.
L’accordo prevede la possibilità di utilizzare 3 diverse metodi
per la determinazione del livello di rischio di credito dei prenditori di denaro
fondato sul concetto di “rating”.
Metodo standard
E’ il metodo meno complesso ma più costoso, perché meno
efficiente, per l’istituto ed il prenditore di denaro con un basso rischio
di credito. Può essere utilizzato anche dagli istituti di piccole dimensioni.
Esso prevede l’assegnazione di un rating esterno sulla solvibilità
dell’impresa fornito da agenzie specializzate.
Metodo IRB (Internal Rating Based)
E’ il metodo più complesso e che richiede un notevole investimento
da parte dell’istituto che lo applica. D’altra parte riduce i costi
di finanziamento alle imprese con un basso livello di rischio creditizio. Esso
consiste nell’attribuire al prenditore di denaro ed all’operazione
da finanziare un rating interno (determinato dalla banca stessa). La determinazione
del rating interno viene effettuata tramite una approfondita analisi della realtà
passata, presente e futura dell’impresa. E’ da precisare che l’accordo
non individua il processo attraverso il quale deve essere determinato rating
ma indica delle semplici linee guida da seguire le quali comprendono un elenco
delle informazioni che il prenditore di denaro deve fornire alla banca all’atto
della richiesta di un finanziamento. Tale elenco è naturalmente minimo
e l’istituto bancario può richiedere integrazione ed approfondimenti
in base ai diversi casi.
Di seguito l’elenco:
- redditività attuale e prospettica
- struttura finanziaria
- gestione circolante
- gestione finanziaria
- fattori comportamentali
- posizione competitiva
Il metodo di individuazione del rating interno è declinato in due modalità
e potrà essere utilizzato dagli Istituti previo periodo di prova effettuato
prima dell’attuazione dell’Accordo prevista per gennaio 2007:
Foundation
Consiste nella determinazione interna del coefficiente di rischio dell’impresa
(Probability of Default) mentre i livelli di rischio di perdita ed esposizione
in caso d’inadempienza sono dati dal Comitato di Basilea.
Advance
Consiste nella determinazione interna sia del coefficiente di rischio dell’impresa
sia dei livelli di rischio di perdita ed esposizione.
L’Accordo inoltre introduce l’impiego delle garanzie per la mitigazione
del rischio. Esso prevede tre categorie di strumenti:
1. le garanzie reali
2. le garanzie individuali, sempre che la persona garante abbia un rating migliore
3. i derivati creditizi
L’uso delle garanzie consentirà alle banche di ridurre il proprio
rischio di credito e di aumentare quindi le possibilità di migliorare
l’accesso al credito per le imprese.
Gli effetti sugli istituti di credito
L’introduzione degli accordi di Basilea 2 comporterà alcuni cambiamenti
nell’ambito del sistema bancario.
- Si modificherà il contesto competitivo in base ai diversi metodi adottati
nella valutazione dei rischi. L’uso del rating interno infatti consentirà
agli istituti bancari di migliorare la propria capacità nel valutare
il rischio creditizio, riducendo i costi ed aumentando il livello di efficienza.
Ciò permetterà alle banche di diminuire il pricing delle operazioni
acquisendo nuovi e migliori clienti. L’impiego del metodo IRB però
è più complesso e richiede l’investimento di ingenti risorse
che solo i grandi gruppi bancari hanno già potuto effettuare. Per gli
Istituti minori quindi sarà più difficile acquisire buoni clienti
(profilo rischio - rendimento) e proporre pricing a livelli concorrenziali.
- Cambierà il contesto competitivo fra istituti dotati di maggiore o
minore patrimonio di vigilanza che consentirà alle banche più
dotate di offrire servizi finanziari di maggiore qualità.
- Cambierà l’importanza delle sofferenze sull’operatività
bancaria ed i vincoli che creeranno alle banche in termini di assorbimento di
capitale.
- All’interno degli istituti saranno rivisti i poteri di delibera che
verranno calibrati in relazione al merito di credito e non in base al taglio
delle operazioni.
- Diminuirà progressivamente il peso del rapporto locale tra banca ed
impresa nel calcolo del rating, essendo quest’ultimo agganciato alla qualità
e quantità di informazioni che l’impresa produrrà all’atto
della richiesta di un finanziamento.
Gli effetti sulle imprese
L’Accordo di Basilea 2 richiederà alle imprese un profondo ripensamento
della funzione finanziaria e del controllo di gestione, così tanto trascurate
in passato in particolar modo dalle medie e piccole imprese. Dato che la qualità
del credito non prescinderà più dalla qualità dell’azienda:
più l’azienda sarà sana e migliore diventerà il rating
ad essa assegnato con la possibilità di avere, a parità di tutte
le altre condizioni attuali, più credito o meno oneri finanziari di quanto
non accada oggi.
Le imprese quindi dovranno predisporre una gestione aziendale misurabile e meno
offuscata e produrre una serie di informazioni significative che meglio esprimano
le effettive grandezze qualitative e quantitative. Le imprese inoltre dovranno
instaurare un rapporto più solido e confidenziale con il sistema bancario
per far comprendere nella sua totalità il proprio business in modo che
il sistema possa avere conferme sulla bontà dell’impresa e valutare
adeguatamente il livello di rischio.
Si precisa che la banca con cui l’impresa dialoga effettuerà almeno
annualmente la verifica del coefficiente di solvibilità (rating) del
proprio cliente. E’ importante quindi che l’azienda sia in grado
di mettere a disposizione informazioni significative, congruenti e riscontrabili.
La richiesta di finanziamento richiederà all’impresa la presentazione
di documentazione legata alle tre dimensioni dell’analisi di un fido.
L’assegnazione del rating interno da parte di un istituto di credito infatti
avviene in base a 3 categorie di parametri:
*quantitativi – informazioni presenti nei bilanci degli
ultimi anni, nei documenti di pianificazione dell’attività. L’impresa
avrà un buon rating se registra nel tempo buoni tassi di crescita, mantiene
una struttura finanziaria equilibrata tra capitale di debito e di rischio ed
infine se dalla documentazione risulta che l’impresa sia in grado di generare
utili che coprano i costi di produzione, creino valore per gli azionisti e risorse
per l’autofinanziamento.
*qualitativi – informazioni che l’impresa può
spontaneamente integrare o che vengono richiesti dalla stessa banca attraverso
questionari ed interviste al management dell’impresa alcune delle quali
vengono riportate a titolo di esempio:
-l’assetto proprietario dell’impresa
-i mercati di riferimento e la posizione dell’impresa sugli stessi
-il portafoglio dei beni/servizi
-la strategia competitiva
-l’organizzazione e l’organigramma aziendale
*andamentali – informazioni sul rapporto nel tempo tra
impresa e banca e tra impresa e sistema bancario.
Data la sensibilità del rating ad alcuni indicatori di bilancio nei prossimi
anni le imprese dovranno prestare particolare attenzione:
- alla redditività
- -alla capitalizzazione
- alla gestione della liquidità
- alla gestione finanziaria
- a gestire correttamente il rapporto di conto corrente e di portafoglio
E’ importante quindi che le imprese in questo periodo affrontino un percorso
che le portino ad adeguare la gestione aziendale e soprattutto economico-finanziaria
a logiche di efficienza ed efficacia. Il percorso potrebbe essere questo:
1.comprensione dell’affidabilità del sistema informativo
2.verifica del business e degli obiettivi che devono essere perseguibili
3.check-up aziendale
4.impostazione di un sistema di controllo di gestione che consente di orientare
la gestione ai parametri di efficienza
5.analisi degli opportuni interventi di equilibrio temporale dell’indebitamento
finanziario
6.valutazione della qualità dello scambio di informazioni con la banca
di fiducia
7. verifica delle possibilità di utilizzo di strumenti di finanziamento
alternativi
8.consultazione dei diversi istituti finanziari alla ricerca di quello che offre
il rating migliore.
E’ opinabile che, almeno inizialmente, le aziende sane si rivolgano più
alle banche di dimensioni più grandi non fosse altro che queste possono
permettersi di costruire modelli avanzati di rating interno (IRB advanced).
Nei casi di garanzie di terzi (reali e/o personali), l’Accordo di Basilea
2, come abbiamo visto in precedenza, prevede che la valutazione del rischio
di credito debba essere fatto tenendo conto del rating del garante (cosiddetta
mitigazione del rischio). A tal proposito, assumeranno un rilievo sempre più
determinante i consorzi di garanzia fidi (cosiddetti confidi) i quali s’impegnano
ad integrare, a favore degli istituti di credito, le garanzie offerte dai propri
consorziati.E’ stata varata anche a questo scopo la legge quadro n°326
del 2003 con cui viene disciplinata l’attività di garanzia collettiva.
Provvedimento modificato dall'articolo 11, comma 7, del Dl 35/05 (convertito
nella legge 80/05). Tale legge quadro si è posta come obiettivo dotare
i Confidi di maggiore solidità patrimoniali e di agevolarne il processo
di aggregazione per favorire la nascita di organismi di garanzia che possano
ottenere l’attribuzione di un rating A. Ciò consentirà loro
di sostituirsi nella valutazione del merito creditizio ai diversi soggetti dei
quali si fanno garanti. Tuttavia, anche per loro la fatica non è poca:
l’Accordo richiede ai confidi un rating almeno A-, mentre oggi nessuno
di essi supera il livello BBB-.
Conclusioni
L’Accordo di Basilea 2 può essere effettivamente un’opportunità:
per le Banche in quanto una buona gestione delle diverse tipologie di valutazione
del rischio consentirà loro di individuare i clienti migliori in termini
di rischio/rendimento
per le Imprese in quanto con una buona gestione delle attività ed un’attenta
comunicazione del proprio business potrà vedersi ridurre il costo dei
finanziamenti.
Concludiamo evidenziando le diverse critiche nate attorno a “Basilea 2”
e legate alle conseguenze negative attese dall'applicazione dell'accordo. Esse
sono almeno tre:
1.La discriminazione tra banche come si è in precedenza già affermato,
quelle di piccole dimensioni non avranno la possibilità di utilizzare
le metodologie più avanzate per il calcolo dei propri requisiti e ciò
comporterà un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi Istituti
bancari;
2.In generale aumento dei costi di finanziamento per le piccole e medie imprese
(PMI) dovuto dal sistema dei rating interni;
3.La creazione della prociclicità finanziaria, ovverosia durante i periodi
di rallentamento economico, l'Accordo può indurre gli Istituti di credito
a ridurre gli impieghi, a causa dell’aumentare dei rischi comportando
un inasprimento della crisi stessa.
Importante sarà quindi la definizione di un nuovo rapporto banca - impresa
orientato ad un’effettiva collaborazione e la possibilità per le
imprese più piccole di poter accedere ai finanziamenti attraverso i Consorzi
di garanzia fidi per il contenimento dei costi.