L’Accordo di Basilea 2

Sonia Bottegal

Articoli007
17 gennaio 2006

Cos’è Basilea 2

"Basilea 2" è un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. I membri attuali del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating.

Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri:


1.I Requisiti patrimoniali minimi per gli Istituti di Credito
Gli Istituti nel concedere finanziamenti dovranno dotarsi di una copertura patrimoniale variabile in base al livello di rischio di credito del prenditore di denaro e dell’operazione finanziata, del rischio di mercato e del rischio operativo.
2.Il controllo delle Banche Centrali
Le Banche Centrali con tale accordo avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi.
3.Disciplina del Mercato e Trasparenza
Gli Istituti di Credito devono seguire regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.

In questa sede approfondiremo il primo punto.

L’Accordo diverrà effettivo dal 2007.

Come affermato sopra, in base al nuovo accordo tutti gli istituti di credito dovranno dotarsi di una copertura patrimoniale (patrimonio di vigilanza) nei confronti del rischio di credito, ma non solo dovranno gestire ex novo il rischio operativo derivante dalla propria attività.
L’accordo prevede la possibilità di utilizzare 3 diverse metodi per la determinazione del livello di rischio di credito dei prenditori di denaro fondato sul concetto di “rating”.
Metodo standard
E’ il metodo meno complesso ma più costoso, perché meno efficiente, per l’istituto ed il prenditore di denaro con un basso rischio di credito. Può essere utilizzato anche dagli istituti di piccole dimensioni. Esso prevede l’assegnazione di un rating esterno sulla solvibilità dell’impresa fornito da agenzie specializzate.
Metodo IRB (Internal Rating Based)
E’ il metodo più complesso e che richiede un notevole investimento da parte dell’istituto che lo applica. D’altra parte riduce i costi di finanziamento alle imprese con un basso livello di rischio creditizio. Esso consiste nell’attribuire al prenditore di denaro ed all’operazione da finanziare un rating interno (determinato dalla banca stessa). La determinazione del rating interno viene effettuata tramite una approfondita analisi della realtà passata, presente e futura dell’impresa. E’ da precisare che l’accordo non individua il processo attraverso il quale deve essere determinato rating ma indica delle semplici linee guida da seguire le quali comprendono un elenco delle informazioni che il prenditore di denaro deve fornire alla banca all’atto della richiesta di un finanziamento. Tale elenco è naturalmente minimo e l’istituto bancario può richiedere integrazione ed approfondimenti in base ai diversi casi.
Di seguito l’elenco:
- redditività attuale e prospettica
- struttura finanziaria
- gestione circolante
- gestione finanziaria
- fattori comportamentali
- posizione competitiva
Il metodo di individuazione del rating interno è declinato in due modalità e potrà essere utilizzato dagli Istituti previo periodo di prova effettuato prima dell’attuazione dell’Accordo prevista per gennaio 2007:
Foundation
Consiste nella determinazione interna del coefficiente di rischio dell’impresa (Probability of Default) mentre i livelli di rischio di perdita ed esposizione in caso d’inadempienza sono dati dal Comitato di Basilea.
Advance
Consiste nella determinazione interna sia del coefficiente di rischio dell’impresa sia dei livelli di rischio di perdita ed esposizione.
L’Accordo inoltre introduce l’impiego delle garanzie per la mitigazione del rischio. Esso prevede tre categorie di strumenti:
1. le garanzie reali
2. le garanzie individuali, sempre che la persona garante abbia un rating migliore
3. i derivati creditizi
L’uso delle garanzie consentirà alle banche di ridurre il proprio rischio di credito e di aumentare quindi le possibilità di migliorare l’accesso al credito per le imprese.

Gli effetti sugli istituti di credito

L’introduzione degli accordi di Basilea 2 comporterà alcuni cambiamenti nell’ambito del sistema bancario.
- Si modificherà il contesto competitivo in base ai diversi metodi adottati nella valutazione dei rischi. L’uso del rating interno infatti consentirà agli istituti bancari di migliorare la propria capacità nel valutare il rischio creditizio, riducendo i costi ed aumentando il livello di efficienza. Ciò permetterà alle banche di diminuire il pricing delle operazioni acquisendo nuovi e migliori clienti. L’impiego del metodo IRB però è più complesso e richiede l’investimento di ingenti risorse che solo i grandi gruppi bancari hanno già potuto effettuare. Per gli Istituti minori quindi sarà più difficile acquisire buoni clienti (profilo rischio - rendimento) e proporre pricing a livelli concorrenziali.
- Cambierà il contesto competitivo fra istituti dotati di maggiore o minore patrimonio di vigilanza che consentirà alle banche più dotate di offrire servizi finanziari di maggiore qualità.
- Cambierà l’importanza delle sofferenze sull’operatività bancaria ed i vincoli che creeranno alle banche in termini di assorbimento di capitale.
- All’interno degli istituti saranno rivisti i poteri di delibera che verranno calibrati in relazione al merito di credito e non in base al taglio delle operazioni.
- Diminuirà progressivamente il peso del rapporto locale tra banca ed impresa nel calcolo del rating, essendo quest’ultimo agganciato alla qualità e quantità di informazioni che l’impresa produrrà all’atto della richiesta di un finanziamento.

Gli effetti sulle imprese

L’Accordo di Basilea 2 richiederà alle imprese un profondo ripensamento della funzione finanziaria e del controllo di gestione, così tanto trascurate in passato in particolar modo dalle medie e piccole imprese. Dato che la qualità del credito non prescinderà più dalla qualità dell’azienda: più l’azienda sarà sana e migliore diventerà il rating ad essa assegnato con la possibilità di avere, a parità di tutte le altre condizioni attuali, più credito o meno oneri finanziari di quanto non accada oggi.
Le imprese quindi dovranno predisporre una gestione aziendale misurabile e meno offuscata e produrre una serie di informazioni significative che meglio esprimano le effettive grandezze qualitative e quantitative. Le imprese inoltre dovranno instaurare un rapporto più solido e confidenziale con il sistema bancario per far comprendere nella sua totalità il proprio business in modo che il sistema possa avere conferme sulla bontà dell’impresa e valutare adeguatamente il livello di rischio.
Si precisa che la banca con cui l’impresa dialoga effettuerà almeno annualmente la verifica del coefficiente di solvibilità (rating) del proprio cliente. E’ importante quindi che l’azienda sia in grado di mettere a disposizione informazioni significative, congruenti e riscontrabili.
La richiesta di finanziamento richiederà all’impresa la presentazione di documentazione legata alle tre dimensioni dell’analisi di un fido. L’assegnazione del rating interno da parte di un istituto di credito infatti avviene in base a 3 categorie di parametri:
*quantitativi – informazioni presenti nei bilanci degli ultimi anni, nei documenti di pianificazione dell’attività. L’impresa avrà un buon rating se registra nel tempo buoni tassi di crescita, mantiene una struttura finanziaria equilibrata tra capitale di debito e di rischio ed infine se dalla documentazione risulta che l’impresa sia in grado di generare utili che coprano i costi di produzione, creino valore per gli azionisti e risorse per l’autofinanziamento.
*qualitativi – informazioni che l’impresa può spontaneamente integrare o che vengono richiesti dalla stessa banca attraverso questionari ed interviste al management dell’impresa alcune delle quali vengono riportate a titolo di esempio:
-l’assetto proprietario dell’impresa
-i mercati di riferimento e la posizione dell’impresa sugli stessi
-il portafoglio dei beni/servizi
-la strategia competitiva
-l’organizzazione e l’organigramma aziendale
*andamentali – informazioni sul rapporto nel tempo tra impresa e banca e tra impresa e sistema bancario.
Data la sensibilità del rating ad alcuni indicatori di bilancio nei prossimi anni le imprese dovranno prestare particolare attenzione:
- alla redditività
- -alla capitalizzazione
- alla gestione della liquidità
- alla gestione finanziaria
- a gestire correttamente il rapporto di conto corrente e di portafoglio
E’ importante quindi che le imprese in questo periodo affrontino un percorso che le portino ad adeguare la gestione aziendale e soprattutto economico-finanziaria a logiche di efficienza ed efficacia. Il percorso potrebbe essere questo:
1.comprensione dell’affidabilità del sistema informativo
2.verifica del business e degli obiettivi che devono essere perseguibili
3.check-up aziendale
4.impostazione di un sistema di controllo di gestione che consente di orientare la gestione ai parametri di efficienza
5.analisi degli opportuni interventi di equilibrio temporale dell’indebitamento finanziario
6.valutazione della qualità dello scambio di informazioni con la banca di fiducia
7. verifica delle possibilità di utilizzo di strumenti di finanziamento alternativi
8.consultazione dei diversi istituti finanziari alla ricerca di quello che offre il rating migliore.

E’ opinabile che, almeno inizialmente, le aziende sane si rivolgano più alle banche di dimensioni più grandi non fosse altro che queste possono permettersi di costruire modelli avanzati di rating interno (IRB advanced).
Nei casi di garanzie di terzi (reali e/o personali), l’Accordo di Basilea 2, come abbiamo visto in precedenza, prevede che la valutazione del rischio di credito debba essere fatto tenendo conto del rating del garante (cosiddetta mitigazione del rischio). A tal proposito, assumeranno un rilievo sempre più determinante i consorzi di garanzia fidi (cosiddetti confidi) i quali s’impegnano ad integrare, a favore degli istituti di credito, le garanzie offerte dai propri consorziati.E’ stata varata anche a questo scopo la legge quadro n°326 del 2003 con cui viene disciplinata l’attività di garanzia collettiva. Provvedimento modificato dall'articolo 11, comma 7, del Dl 35/05 (convertito nella legge 80/05). Tale legge quadro si è posta come obiettivo dotare i Confidi di maggiore solidità patrimoniali e di agevolarne il processo di aggregazione per favorire la nascita di organismi di garanzia che possano ottenere l’attribuzione di un rating A. Ciò consentirà loro di sostituirsi nella valutazione del merito creditizio ai diversi soggetti dei quali si fanno garanti. Tuttavia, anche per loro la fatica non è poca: l’Accordo richiede ai confidi un rating almeno A-, mentre oggi nessuno di essi supera il livello BBB-.

Conclusioni


L’Accordo di Basilea 2 può essere effettivamente un’opportunità:
per le Banche in quanto una buona gestione delle diverse tipologie di valutazione del rischio consentirà loro di individuare i clienti migliori in termini di rischio/rendimento
per le Imprese in quanto con una buona gestione delle attività ed un’attenta comunicazione del proprio business potrà vedersi ridurre il costo dei finanziamenti.

Concludiamo evidenziando le diverse critiche nate attorno a “Basilea 2” e legate alle conseguenze negative attese dall'applicazione dell'accordo. Esse sono almeno tre:
1.La discriminazione tra banche come si è in precedenza già affermato, quelle di piccole dimensioni non avranno la possibilità di utilizzare le metodologie più avanzate per il calcolo dei propri requisiti e ciò comporterà un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi Istituti bancari;
2.In generale aumento dei costi di finanziamento per le piccole e medie imprese (PMI) dovuto dal sistema dei rating interni;
3.La creazione della prociclicità finanziaria, ovverosia durante i periodi di rallentamento economico, l'Accordo può indurre gli Istituti di credito a ridurre gli impieghi, a causa dell’aumentare dei rischi comportando un inasprimento della crisi stessa.
Importante sarà quindi la definizione di un nuovo rapporto banca - impresa orientato ad un’effettiva collaborazione e la possibilità per le imprese più piccole di poter accedere ai finanziamenti attraverso i Consorzi di garanzia fidi per il contenimento dei costi.